Chi si illudeva di non sentir più parlare di un’Assemblea Provinciale dopo la più volte annunciata volontà di eliminare politicamente questi Enti, viene deluso dal prossimo adempimento cui sono chiamati i Consiglieri Comunali del territorio di Terra di Lavoro: entro il 13 maggio (“Le elezioni si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza – o decadenza o scioglimento – degli organi provinciali”) l’assemblea di tutti i consigli Comunali delle 104 municipalità casertane (a spanne quindi più di mille persone), saranno chiamati ad eleggere 16 rappresentati per la nuova Assise Provinciale (la provincia di Caserta ha una “popolazione superiore a 700.000 abitanti”).
Quelli che abbiamo citato sono alcuni estratti del DDL Delrio (dal nome dell’allora ministro per gli Affari regionali e attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio) sul riordino delle Province, il simil-tentativo di riforma di un Ente previsto dalla nostra Carta Costituzionale e pertanto eliminabile solo attraverso un procedimento ben diverso da quella che è poi diventata la legge n. 56/14, il DLL Delrio appunto.
Certo qualcosa si è cercato di fare come la gratuità degli incarichi di Consigliere e Presidente provinciale che rendono meno dispendioso per la comunità e meno appetibile un siffatto incarico; o il previsto dirottamento degli impiegati provinciali presso gli uffici di Regioni e Comuni; oppure l’eliminazione delle costose elezioni per tutti i cittadini che saranno ormai sostituiti da un corpo elettorale ben più ristretto formato, come abbiamo visto, dai più di mille Consiglieri Comunali (titolari del diritto di elettorato attivo e passivo) e, almeno per questa prima volta, dai Consiglieri Provinciali uscenti.
Ecco comunque un estratto commentato degli articoli del DDL Delrio, la legge 56/14, riguardanti l’organizzazione di queste elezioni provinciali.
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Commi 51-53
Ex articolo 11 (Disposizioni generali)
Le Province – definite “enti territoriali di area vasta” dal comma 3 – sono oggetto di un novero di disposizioni (commi da 51 a 97), nell’ex capo III del disegno di legge. Tale disciplina è posta “in attesa della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione”.
Commi 54-57
Ex articolo 12 (Organi delle province)
Gli organi della provincia sono il presidente della Provincia; il consiglio provinciale; l’assemblea dei sindaci (comma 54).
Il riparto di competenza è analogo a quello fissato per gli organi della Città metropolitana (l’assemblea dei sindaci lì ha come corrispettivo la conferenza metropolitana).
Il presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (comma 55).
Il consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
Commi 58-66
Ex articolo 13 (Elezione del presidente della provincia)
Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia.
Sono eleggibili i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni.
Il presidente resta in carica quattro anni, ma decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (il testo dell’A.S. n. 1212 prevedeva invece una permanenza in carica anche nel caso di cessazione da sindaco per fine mandato).
Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato (secondo il sistema già illustrato a proposito dell’elezione del consiglio metropolitano).
È eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.
Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali “nel rispetto del principio di collegialità”, che esercita le funzioni del presidente in caso di impedimento. Il presidente della provincia può assegnare deleghe al vicepresidente e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri provinciali.
Commi 67-78
Ex articolo 14 (Elezione del consiglio provinciale)
Il consiglio è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri, variabile in base alla popolazione:
Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado (e dura in carica due anni).
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
Il voto anche in questo caso è ponderato.
E’ prevista la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere né inferiore alla metà.
Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un’unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.
Per promuovere la rappresentanza di genere, sono previste disposizioni identiche a quelle esaminate per l’elezione del consiglio metropolitano (soglia del sessanta per cento per genere, nella lista).
Commi 79-83
Ex articolo 15 (Costituzione degli organi in sede di prima applicazione)
I commi disciplinano la costituzione degli organi in sede di prima applicazione seguendo un preciso iter.
Il presidente della Provincia (o il commissario) convocano l’assemblea dei sindaci per l’elezione del presidente della Provincia.
Le elezioni si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza (o decadenza o scioglimento) degli organi provinciali.
Tuttavia, se si tratti di Province i cui organi sono in scadenza (per fine mandato) nel 2014, le elezioni si svolgono entro il 30 settembre 2014.
Sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
Analogamente a quanto introdotto per le Città metropolitane, si prevede – per le Province i cui organi siano in scadenza nel 2014 – la permanenza in carica, fino al 31 dicembre 2014, del presidente della Provincia in carica (il quale assume anche le funzioni del Consiglio provinciale) e della giunta in carica, per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti improrogabili (comunque nei limiti di quanto disposto dall’articolo 163 del Testo unico degli enti locali, per la gestione provvisoria).
La permanenza in carica è a titolo gratuito.
E’ in tal modo disposta deroga, espressa, all’articolo 1, comma 325 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), estensiva delle disposizioni sul commissariamento delle Province ai casi di scadenza naturale o cessazione anticipata del mandato di organi provinciali, intervenienti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. Inoltre, è prevista proroga del commissariamento, ove in atto, al 31 dicembre 2014. Dopodiché per tutte le Province entrano in carica il presidente e il consiglio nuovi eletti (in secondo grado).
L’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti al disegno di legge in esame, entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. Nel caso di Province in scadenza nel 2014 (per le quali, si è ricordato, sono previste le elezioni di secondo grado entro il 30 settembre 2014), l’approvazione delle modifiche statutarie deve aversi entro il 31 dicembre 2014.
In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (scompare la previsione che ove il Governo nomini un commissario, a quest’ultimo non siano corrisposti emolumenti). Solo per le Province in scadenza nel 2014 (per le quali, si è ricordato, l’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea dei sindaci ha il termine del 31 dicembre 2014) è previsto un termine per l’esercizio del potere sostitutivo statale, ossia il 30 giugno 2015.
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Insomma possiamo a buon diritto affermare che si è cercato di cacciare la Provincia dalla porta ma questa, ahinoi, continua a rientrare dalla finestra.
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