Con la pubblicazione dell’ordinanza numero 71 di ieri che tratta di “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020:
è confermato l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;
Per quanto riguarda poi l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare ogni contagio.
Sono inoltre confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze regionali, onde evitare qualsiasi tipo di rilassamento.