Il TAR Campania ha deciso di «sospendere l’efficacia del provvedimento» del comune di Carinola che intimava all’azienda chimica Cleprin sita al km 177,77 della via Appia a Croce di Casale la «sospensione ad horas» di ogni attività edilizia e di «provvedere a propria cura e spese alla rimozione di opere realizzate in difformità e il ripristino dei luoghi».
La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, presieduta dal magistrato Santino Scudeller, era stata chiamata a decidere nel merito sul ricorso che la Cleprin presentò contro il Comune di Carinola e la Soprintendenza, a seguito dell’ordinanza di sospensione dell’attività, del marzo 2018, per la quale ebbero però la sospensiva dopo qualche giorno di chiusura.
Anche la Procura di Santa Maria C. V. attraverso il magistrato dottoressa Maria Antonietta Troncone ipotizzava la violazione delle norme in tema di abusivismo edilizio e di tutela paesaggistica con interventi di ampliamento in assenza delle prescritte autorizzazioni, determinati aumenti di volumetria e di superficie utile, il tutto sarebbe avvenuto tramite false rappresentazioni nelle relazioni descrittive e dei grafici dello stato dei luoghi allegati all’istanza di condono.
Comunque ogni decisione in proposito è stata rimandata al prossimo 26 maggio del 2020. Ecco il testo della sentenza:
«Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris sembrando l’ordinanza gravata:
a) viziata per il difetto di istruttoria procedimentale e, conseguentemente, di motivazione, non essendo stato seguito l’iter previsto espressamente dalla normativa di riferimento, consistente, sinteticamente, nella localizzazione del materiale, nel reperimento della documentazione tecnica utile, nella valutazione del rischio e, infine, nella scelta della misura di intervento idonea (D.M. 06/09/1994);
b) adottata in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem quanto all’accertamento dell’effettiva sussistenza di “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, nella considerazione che “la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti” (art. 1 del D.M. 06/09/1994), sussistendo, di contro, nel caso di specie, aggiornate verifiche tecniche escludenti il superamento dei valori massimi previsti dal D.M. 6/9/1994;
Valutato sussistente l’ulteriore elemento del periculum in mora, richiedendo le operazioni di rimozione della copertura in cemento- amianto, la temporanea chiusura dell’attività imprenditoriale, con conseguente danno economico e perdita di posti di lavoro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e, per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26.05.2020.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore